Circolare 176-2023/24

Circolare n. 176 del 16/02/2024 – Utilizzo degli spazi durante gli intervalli.

A partire da lunedì 19 febbraio i due intervalli si svolgeranno all'interno dell'Istituto, come da delibera del Collegio Docenti, per finalità didattiche.

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da Salvatore Picerno

Dirigente Scolastico

Ai Docenti

Agli studenti e alle famiglie

Alla DSGA e al personale ATA

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Si comunica che il Collegio Docenti, riunitosi in seduta straordinaria il 13 febbraio, ha deliberato che gli intervalli si svolgano interamente all’interno dell’Istituto, per finalità didattiche, in considerazione del ripetersi di comportamenti che violano il divieto di fumo previsto dalla legge, nonostante l’apertura del Dirigente e di tutto il personale scolastico al dialogo con gli studenti per trovare strategie condivise di svolgimento degli intervalli.

Durante la seduta del Collegio, prima di deliberare, c’è stata un’ampia e articolata discussione nella quale sono emersi aspetti didattico-educativi che coinvolgono l’educazione alla salute (tema trasversale a diverse discipline) e il rispetto delle leggi e dei regolamenti (temi attinenti alle discipline giuridiche e alla disciplina trasversale “Educazione Civica”).

Si ricorda che il divieto di fumo, che dal 2013 è stato esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche, è stato stabilito dal legislatore nell’interesse principale della tutela della salute di tutti coloro che frequentano la scuola, fumatori e non fumatori.

Si evidenzia che la ratio della normativa non vuole avere carattere coercitivo e repressivo, ma ha piuttosto una connotazione educativa che si inquadra nell’ambito di un più generale obiettivo di prevenzione dalle dipendenze e di una formazione a sani e corretti stili di vita e rispetto degli altri (le tematiche didattiche che i docenti vorranno affrontare con gli studenti potranno, pertanto, prendere spunto dai principali riferimenti normativi che si riportano in calce alla presente).

Quindi a partire da lunedì 19 febbraio e fino a eventuale nuova comunicazione, gli intervalli si svolgeranno negli spazi interni dell’Istituto.

Con successiva comunicazione sarà pubblicato il piano della sorveglianza aggiornato. Fino alla pubblicazione resta in vigore il piano pubblicato con circolare n. 116 del 14/12/2023, i docenti impegnati all’esterno svolgeranno la sorveglianza nello spazio antistante l’aula assegnata nell’ora che precede l’intervallo.

 

 

Il Dirigente Scolastico

(prof. Salvatore Picerno)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

• Art. 32 della Costituzione italiana

• Legge 11 novembre 1975, n. 584 “divieto di fumare in determinati locali pubblici”

• Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995;

• Circolare del Ministro della Sanità del 28 marzo 2001 “interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di fumo”;

• Legge 448 del 28 dicembre 2001, art. 52, comma 20

• Legge 16 gennaio 2003, n. 3 art. 51 (tutela della salute dei non fumatori);

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003 “attuazione dell’art. 51 comma 2 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall’art. 7 della Legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di tutela della salute dei non fumatori”;

• Accordo tra Ministero della Salute e Regioni del 16 dicembre 2004 (procedure per l’accertamento delle infrazioni e modulistica);

• Circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della Salute “indicazioni interpretative e attuazione dei divieti conseguenti all’entrata in vigore dell’art. 51 della Legge 16 gennaio 2003 sulla tutela della salute dei non fumatori”;

• Legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (Legge finanziaria 2005), art. 1, comma 189 “le sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumo previste dall’art. 51, comma 7 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 sono aumentate del 10 %;

• Legge 18 marzo 2008, n. 75 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro dell’Organizzazione mondiale della Sanità – OMS – per la lotta al tabagismo, fatta a Ginevra il 21 maggio 2003”;

• D.L. 12 settembre 2013, n. 104, art. 4 “Tutela della salute nelle scuole” che al comma 1 prevede che il divieto di fumo è esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie; al comma 2 prevede che è vietato l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle Istituzioni Scolastiche; al comma 3 prevede che chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto a sanzioni amministrative e pecuniarie; al comma 4 prevede che i proventi delle sanzioni pecuniarie sono versati all’entrata del Bilancio dello Stato e sono assegnati al Ministero della Salute per il potenziamento dell’ attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dall’utilizzo delle sigarette elettroniche.